Dal 1° gennaio 2017 la legge prevede che il pagamento dei corrispettivi agli appaltatori “deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati”.
In sostanza, è ora vietato il pagamento in contanti: i condomini potranno pagare solo attraverso bonifico, assegno o bollettino postale.
L’inosservanza di questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro per ogni violazione.
Rileviamo che la nuova disposizione contribuirà a rendere effettivo l’obbligo introdotto dall’art. 1129 cod. civ. con la recente riforma del condominio, relativo all’apertura di un conto corrente (bancario o postale) intestato al condominio, obbligo finora spesso disatteso vista l’assenza di una sanzione efficace.